Trattamento degli interessi bancari

Trattamento degli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito – Riflessi contabili

L’art. art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario – T.U.B. come modificato dall’art. 17-bis del Decreto legge 14/02/2016, n. 18, convertito nella Legge 08/04/2016, n. 49, attribuisce al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
L’art. 3, comma 1, della delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, prevede che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari (finanziari ndr) e clienti, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Il successivo comma 3, prevede che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.” E ancora che: “Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.”
La stessa disposizione si applica, per espresso richiamo dell’art. 4, comma 7, alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti.
L’art. 4 prevede inoltre che, relativamente alle aperture di credito e agli sconfinamenti, gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
L’applicazione del Decreto devono essere applicate dagli intermediari al più tardi a partire dal 1° ottobre 2016.
Quindi, almeno dal 1° ottobre 2016, gli Intermediari finanziari devono applicare quanto disposto dalla normativa quindi:
– la periodicità degli interessi creditori e debitori del conto corrente (e delle aperture di credito in conto corrente) diventa annuale con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno;
– gli interessi creditori del conto corrente sono accreditati con valuta 31 dicembre di ogni anno;
– gli interessi debitori del conto corrente (e delle aperture di credito in conto corrente) sono esigibili da parte della banca il 1° marzo dell’anno successivo; da tale data la banca può addebitarli in conto, anche in presenza di un saldo debitore, previa autorizzazione del cliente sempre revocabile prima che l’addebito sia avvenuto.

RIFLESSI CONTABILI
La normativa, introdotta con l’intento di uniformare la periodicità di contabilizzazione deli interessi attivi e passivi e di attenuare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi debitori maturati, produce riflessi sulle modalità operative sia per gli Istituti di credito che per i Clienti tenuti alle rilevazioni contabili.
Gli Istituti di credito continuano a riportare negli estratti conto periodici il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto (c/c o apertura di credito) senza però riportare tali importi nelle movimentazioni periodiche.
I Clienti sono comunque tenuti a rilevare periodicamente gli interessi nelle scritture contabili in quanto tale rilevazione si basa sulla maturazione degli interessi, non sulla esigibilità degli stessi. Per ovviare alle conseguenti difficoltà di riconciliazione dei saldi contabili con i saldi riportati dagli estratti conto bancari, si consiglia di rilevare gli interessi maturati in corso d’anno utilizzando appositi conti patrimoniali che consentano tale riconciliazione; i conti da utilizzare potrebbero essere, ad esempio:
– BANCHE C/INTERESSI ATTIVI MATURATI
– BANCHE C/INTERESSI PASSIVI MATURATI
L’utilizzo di tali conti consente di rilevare correttamente, per competenza, gli interessi maturati senza incidere sui saldi dei conti relativi ai rapporti con gli Istituti di credito, consentendo quindi la relativa agevole riconciliazione contabile.

Articolo del 01/12/2016 alle 08:19 pubblicato su Prontoprofessionista.it

Claudio Marin

 

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