Mancata trasmissione corrispettivi telematici – cosa fare e ravvedimento sanzioni

  • 02, 07, 2022
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Mancata trasmissione corrispettivi telematici – cosa fare

 

“Mi sono appena reso conto che il Registratore Telematico non ha trasmesso i corrispettivi delle chiusure giornaliere dal ___________ al _______________. Il tecnico abilitato ha riferito che si possono inserire tali dati direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate?”

Le Soluzioni
Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate prescrivono che la trasmissione dei dati giornalieri deve avvenire entro 12 giorni dalla data di memorizzazione dei corrispettivi per mezzo dei Registratori Telematici, ovvero avvalendosi delle apposite procedure di emergenza all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per definire quale sia la corretta procedura da adottare, occorre capire se la mancata trasmissione dei dati sia dipesa da un problema connesso alla rete internet oppure da un malfunzionamento del RT; infatti, le specifiche tecniche citate precisano che, nella prima ipotesi, si dovrà ricorrere alla procedura di emergenza di “Assenza di rete” e, nella seconda, fare ricorso a quella denominata “Dispositivo fuori servizio”.

Esaminiamo ambedue le procedure di emergenza:

– Assenza di rete
In questo caso, per problemi di rete [dovuti all’operatore internet utilizzato e/o alla connettività del dispositivo], non si sono trasmessi i corrispettivi – dopo la loro corretta memorizzazione.
In queste evenienze l’esercente ha la possibilità di estrarre il file xml correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal RT e inviarlo “esternamente” all’Agenzia delle Entrate. Per far questo occorre dapprima entrare nel portale di “Fatture e Corrispettivi”
Accedendo con le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, e da qui direttamente nell’area “Corrispettivi”, successivamente cliccare su “vai a Corrispettivi”, scegliere poi “Gestore ed Esercente” e cliccare infine su “Accedi ai servizi”. Ci troviamo ora nell’area “Servizi per Gestore ed Esercente”, da dove si dovrà selezionare [dal menu a sinistra] “Procedure di emergenza” e poi ancora “Assenza di rete”. A questo punto verrà visualizzata la schermata per caricare il file xml sigillato e precedentemente trasferito dal RT al pc tramite un dispositivo esterno (USB o altro).
Cliccando poi su “Scegli file”, e infine sul pulsante “Invia”, si consentirà quindi all’Agenzia delle Entrate di ricevere il corrispettivo (o i corrispettivi) del giorno in questione memorizzato/i e non inviato/i per l’appunto per “Assenza di rete”.

– Dispositivo fuori servizio
Con tale procedura, come accennato, è possibile gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi per i RT che abbiano rilevato malfunzionamenti tali da impedirne la memorizzazione elettronica e il loro conseguente invio.
La procedura prevede, per una sua corretta attivazione, si compone essenzialmente di due operazioni [da compiere sempre all’interno del portale Fatture e Corrispettivi]:

1. consiste nel mettere preliminarmente il Registratore Telematico “Fuori Servizio”.
A questo scopo, dall’ area “Gestore ed Esercente” [a cui si giunge seguendo il percorso descritto nella procedura “Assenza di rete”] occorre in primo luogo selezionare la voce “Ricerca dispositivo” dal menu di sinistra e, nella schermata successiva, cliccare sul pulsante  “Ricerca dispositivo”, visualizzando così l’“Elenco dispositivi ricercati” da cui cliccare direttamente sullo specifico “Id dispositivo” riferito al RT per il quale si vuole intervenire. Dalla schermata successiva [che verrà visualizzata in basso sulla destra] si dovrà cliccare su “Cambia stato” e, in quella ulteriormente successiva, selezionare l’“Evento” chiamato “FUORI SERVIZIO” [N.B.: attenzione a non cliccare né su DISATTIVAZIONE né su DISMISSIONE], indicando altresì nel “Dettaglio” anche la “Data e ora”, e infine cliccare su “Invia”;

2. consente la trasmissione vera e propria dei dati dei corrispettivi giornalieri non trasmessi dal dispositivo malfunzionante. Sempre dalla detta area “Gestore ed Esercente”, dal menù a sinistra si dovrà selezionare la voce “Procedure di emergenza”, ma qui, differentemente dall’ipotesi “Assenza di rete”, si dovrà questa volta cliccare su “Dispositivo fuori servizio”, per poter visualizzare così la schermata di inserimento. A questo punto si dovrà compilare, perché obbligatori, i campi:
–  l’“Identificativo dispositivo”, che è la matricola alfanumerica dell’“Id dispositivo” del RT selezionato nella prima operazione;
–  la “Data ora di rilevazione”, che dovrà coincidere con il momento esatto, ma comunque successivo alla “Data e ora” in cui il dispositivo è stato messo “Fuori servizio” nella prima operazione e
–  l’“Importo parziale €”, che a sua volta:
–  corrisponderà al totale dei corrispettivi al lordo dell’IVA, nel caso in cui l’esercente applichi la ventilazione dei corrispettivi , oppure,
–  sarà pari al totale dei corrispettivi giornalieri al netto dell’Iva, qualora non operi la ventilazione.
–  “Aliquota IVA”, “Natura” e “Ventilazione IVA”; si segnala che la compilazione di uno dei tre esclude la compilabilità degli altri due;
–  “Imposta IVA” ma solo quando, come d’altronde è intuitivo, è stato compilato il campo “Aliquota IVA”, non compilabile se è attivo il flag di “Ventilazione IVA”;
–  “Riferimento normativo”, ma soltanto per le operazioni previste dall’art. 21, comma 6, DPR 633/72, che sostanzialmente sono quelle esenti iva e le cessioni all’estero.

N.B. – Nella compilazione dei campi sopra indicati potrà darsi il caso che in una stessa giornata si siano realizzate più operazioni di natura diversa [ad esempio assoggettate ad iva oppure esenti iva]: in tale ipotesi vanno compilate tante righe [cliccando su “+Aggiungi riga”].
Da ultimo, una volta effettuate le dette operazioni, si dovrà cliccare su “Invia” così da permettere all’Agenzia delle Entrate di ricevere il corrispettivo della giornata interessata.

– Altri casi
Purtroppo, nella realtà di ogni giorno, si può incorrere in altre omissioni per le quali non risulta possibile accedere alle procedure di emergenza codificate dall’Agenzia delle Entrate.
Non sarà quindi possibile “sanare” le omissioni attraverso il sito dell’AdE, nei seguenti casi: • Mancata o non tempestiva memorizzazione del dato nel RT • Memorizzazione e/o trasmissione con dati incompleti o non veritieri • Mancato o irregolare funzionamento del RT e sua riattivazione senza aver segnalato preliminarmente la situazione di “Fuori Servizio” del RT.

Sanzioni

Nei casi di trasmissione oltre i 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni e nei casi di mancata memorizzazione/trasmissione e/o trasmissioni con dati errati, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato, trasmesso o memorizzato e/o trasmesso con dati errati, con un minimo di € 500,00.

Se i corrispettivi non memorizzati/non trasmessi/trasmessi con dati errati, sono stati comunque registrati e sono stati considerati nella liquidazione dell’iva periodica, si applica invece la sanzione fissa di € 100,00 per ogni trasmissione errata od omessa (e non quindi per ogni singola operazione errata o non trasmessa).

Sarà comunque sempre possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso, quindi:

– se la sanzione è versata entro 90 giorni, si applica la riduzione a 1/9
– se la sanzione è versata entro 1 anno, si applica la riduzione a 1/8
– se la sanzione è versata entro 2 anni, si applica la riduzione a 1/7
– se la sanzione è versata con oltre 2 anni di ritardo, si applica la riduzione a 1/6.

Ricordiamo anche che la norma, oltre a definire le sanzioni da applicare, prescrive che il contribuente non in regola con i corrispettivi telematici può incorrere anche nelle c.d. sanzioni accessorie previste dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, le quali prevedono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio delle attività [immediatamente esecutiva]:
– per un periodo da tre giorni a un mese nel caso di quattro violazioni nel quinquennio;
– per un periodo da uno a sei mesi, qualora i corrispettivi irregolari superino i 50 mila euro.
A questo proposito, segnaliamo che il ravvedimento operoso, oltre a regolarizzare la violazione commessa, scongiura – in caso di controllo – anche l’applicazione delle ben più gravi sanzioni accessorie appena elencate [Cfr. C.M. 180/E/98/110100 del 13/07/1998, Dipartimento entrate, Dir.centr.accertamento e programmazione].

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

07/02/2022

 

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