Soggetti ammissibili
Micro, piccole, medie imprese (PMI) regolarmente costituite e iscritte come attive al Registro delle imprese, in contabilità ordinaria e con almeno un bilancio approvato, in regola con gli obblighi contributivi, non in liquidazione ne sottoposte a procedure concorsuali, non considerate imprese in difficoltà.
Sono escluse le imprese che operano nei settori indicati nell’Allegato 1 al decreto direttoriale del 14 marzo 2025, principalmente nei seguenti settori:
a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare;
f) agricoltura.
Investimenti e spese ammissibili
Investimenti riguardanti alternativamente:
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;
– l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
Possono essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico.
I programmi di investimento devono:
– riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
– essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
– prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
– essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
– prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000 e non superiori a euro 1.000.000;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
– essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
– non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024.
E’ richiesta una diagnosi energetica ex-ante redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici.
E’ richiesta inoltre una relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, redatta sulla base dello schema reso disponibile.
Per l’erogazione finale del contributo assegnato sono richieste diagnosi energetica ex-post e relazione tecnica asseverata finale.
Agevolazione prevista
Contributo a fondo perduto del 30% % per le medie imprese e del 40% per le piccole imprese sugli impianti per la produzione di energia.
Contributo a fondo perduto del 30% per i sistemi di stoccaggio dell’energia.
Contributo a fondo perduto del 50% sulle spese per la diagnosi energetica ex-ante (max 3% delle spese ammissibili).
Presentazione
Fino al 30 settembre 2025
Graduatoria
Graduatoria a punteggio, attribuito in base ai seguenti criteri:
a) rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh);
b) incidenza dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma;
c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento;
d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo.
Link al sito del gestore dell’agevolazione Invitalia
07/08/2025