Il credito imposta investimenti (ex superammortamento) può essere utilizzato anche dai lavoratori autonomi.
La legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) al comma 194 riporta:
194. Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 188 riguarda appunto il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in beni materiali ordinari effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 se l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2020
La legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) al comma 1061 riporta:
1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 1054 riguarda il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni materiali ordinari (15% per i beni per lo smart working) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 se l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 1055 riguarda il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in beni materiali ordinari effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022.
Per maggiori dettagli e chiarimenti vedasi circolare precedente al seguente link
27/01/2021
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