Fringe Benefit 2022 esenzione fino a 3.000 euro

EROGAZIONE FRINGE BENEFIT 2022
Esenzione fino a € 3.000,00

 

II Decreto “Aiuti-quater”, di recente approvazione, ha innalzato il tetto dei Fringe Benefit, precedentemente stabilito dal DL 115/2022 in € 600,00, portandolo ad € 3.000,00 PER IL SOLO ANNO 2022.
Quindi, solo per il 2022, non concorrono alla formazione del reddito fino all’importo di € 3.000,00:

– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato (non in denaro);

– le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per ii pagamento delle utenze domestiche: del servizio idrico integrato; dell’energia elettrica; del gas naturale.

 

TIPOLOGIE DI FRINGE BENEFITS
A titolo esemplificativo:

– i buoni acquisto e/o voucher l’auto ad uso promiscuo;
– l’alloggio concesso in locazione in uso o in comodato;
– i prestiti aziendali;
– l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
– polizze assicurative extra professionali, ecc.

In aggiunta a quanto previsto dal regime fiscale ordinario:

– le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale)

 

BENEFICIARI
I beneficiari possono essere i seguenti:

– lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato;
– percettori di redditi assimilati a quello di l a voro dipendente quindi: cococo, compensi amministratori, borse di studio, ecc.

 

APPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE
I beni/servizi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

 

SPESE PER UTENZE

Come anticipato, anche le somme erogate o rimborsate in denaro al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas rientrano tra i c.d. fringe benefits.
A tale proposito, sarà necessario che il datore di lavoro richieda ai lavoratori:

– documenti giustificativi delle spese energetiche da sostenere/sostenute, come ad esempio le fatture;
– in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverse dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

E’ comunque necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti che le stesse fatture non sono già state richieste a rimborso da altri o in altre sedi, per evitare che il beneficio sia fruito più volte per le stesse spese.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme rimborsate dal datore possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

E’ possibile rimborsare al lavoratore anche le utenze domestiche intestate a:

– coniuge;
– familiari a carico, indicati nell’art. 12 del TUIR;
– locatore, solamente in caso di addebito analitico e non forfetario previsto nel contratto a carico del lavoratore l o catario o del proprio coniuge/familiari;
– condominio, con riaddebito delle spese al condomino, es. spese idriche o di riscaldamento.

Si precisa inoltre che le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio a condizione che tali soggetti abbiano effettivamente sostenuto la spesa e non ne abbiano ottenuto altro rimborso.
Resta inteso che, in quest’ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze, non potrà a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
NB: La documentazione dovrà essere conservata per eventuali controlli sia dal datore che dal lavoratore per cinque anni.

 

EROGAZIONE VOUCHER E BUONI DI ACQUISTO

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso voucher o buoni d’acquisto che devono possedere le seguenti caratteristiche (OM 25/03/2016):

– essere nominativi, cioè intestati al dipendente;
– essere cartacei o elettronici;
– non possono essere monetizzati;
– non possono essere trasferiti o ceduti a terzi;
– possono dare diritto a più beni/servizi purché il loro valore complessivo non superi la soglia dei 3.000,00 euro.

 

TRATTAMENTO FISCALE

Qualora l’erogazione complessiva dei fringe benefits sia superiore a € 3.000,00 annui è confermato l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrisposto.
La circolare precisa inoltre che, in caso di superamento del valore:

– l’imposizione deve avvenire con riferimento al momento di effettiva percezione del benefit da parte del lavoratore e cioè quando entra nella sua disponibilità;
– si considerano percepite nel 2022 anche le erogazioni in denaro e quelle in natura effettivamente percepite dal lavoratore entro il 12 gennaio 2023;
– per quanto riguarda i “voucher”, rileva il momento in cui vengono consegnati al lavoratore, indipendentemente da quando poi questi vengano ‘spesi ‘.

 

Attenzione! Non si tratta di contributi o altre somme erogate dallo Stato, bensì di esenzione da imposte e contributi di valori erogati dall’impresa (per la quale costituiscono comunque un costo) ai propri dipendenti/amministratori/co.co.co.

 

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