Fattura non incassata e procedure concorsuali – Nota di credito iva

 

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

– di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o

– dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

 

L’articolo 18 D.L. 73/2021 (Sostegni bis) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito ed è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Il comma 3-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 recita ora:

La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Attenzione ! Nei casi non disciplinati dall’art. 26, comma 2, il diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione non può essere applicato dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.

 

Per le procedure concorsuali, per i piani di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati, iniziati dal 26 maggio 2021, l’emissione della nota di credito è possibile a partire dalla data in cui:

– il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale

– viene pubblicato il decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti

– viene pubblicato nel registro delle imprese un piano attestato.

 

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

– della sentenza dichiarativa del fallimento o

– del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o

– del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o

– del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Attenzione ! Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Sulla nota d’accredito, che va inviata in copia al curatore fallimentare o altro soggetto incaricato in base alla tipologia di procedura, occorrerà indicare nella descrizione:

Nota di variazione emessa ai sensi dell’art. 26 c. 2 D.P.R. 633/1972 a fronte dell’Iva non percepita ed in coincidenza con l’avvio della procedura concorsuale a carico del debitore.

Rif. Fattura n. ____ del ___.___.20___

imponibile € ___________ ed Iva al ___% € _________ pari

Totale: € – __.____,__.

Documento esente da imposta di bollo in quanto emesso in relazione ad operazione soggetta ad Iva.”.

 

L’aliquota Iva applicabile è quella che era in vigore al momento dell’emissione delle fatture a cui ci si riferisce.

 

Potrebbe verificarsi il caso che, successivamente all’emissione della nota di credito il corrispettivo, dato per perso, venga incassato in tutto o in parte, in tal caso occorrerà emettere una nota di variazione in aumento per versare la nuova IVA a debito.

 

Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza (come già in precedenza) quando il credito del cedente il bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la disposizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato, ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione (verbale dell’ufficiale giudiziario):

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

L’ultima ipotesi che si può concretamente verificare è il caso dell’accordo transattivo stragiudiziale tra le parti, sulla parte di credito cui una delle parti deve rinunciare, è possibile detrarre l’Iva solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria.

02/09/2021

 

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