Depositi IVA, le novità 2017 – Estrazione di beni dai Depositi IVA, obbligo di versamento IVA dal 1°Aprile 2017

  • 10, 30, 2017
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DEPOSITI IVA per utilizzo/cessione in italia

I Depositi IVA, sin dalla loro introduzione, hanno costituito un valido strumento per differire l’assoggettamento ad IVA dei beni che in essi vengono introdotti o movimentati.
Nei depositi IVA possono essere introdotti beni nazionali, comunitari e beni di provenienza extracomunitaria, soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica (assolvimento dei dazi doganali).

Il vantaggio più immediato è la sospensione dal pagamento dell’IVA fino al momento in cui i beni vengono estratti dal deposito: con l’estrazione, termina il regime sospensivo e, nel caso di beni destinati ad essere utilizzati o commercializzati in Italia, si ha l’applicazione, da parte del soggetto che li acquista, dell’IVA relativa all’operazione.
L’ulteriore vantaggio previsto dall’art. 50-bis, comma 6 del DL 331/93, che, fino al 31/03/2017, prevede l’assoggettamento ad IVA dell’operazione tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, c.2, D.P.R. 633/72, con annotazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
Tale modalità di assolvimento dell’IVA non comporta, per le aziende che non presentino limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, alcun aggravio alla gestione di tesoreria.

In questo contesto, il decreto legge 193/2016 ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche che troveranno applicazione a decorrere dal 1° aprile 2017.
Il comma 6 dell’art. 50-bis del DL 331/93 viene completamente riscritto prevedendo che, per l’estrazione di beni destinati all’utilizzo o commercializzazione in Italia, provenienti da uno Stato extra-UE da parte di un soggetto passivo nazionale non si possa più procedere con l’emissione dell’autofattura e con la doppia annotazione della stessa nei registri IVA.

Il nuovo dettato normativa prevede testualmente:
L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa
Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione.  Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. 

Pertanto, dal prossimo 1° Aprile 2017, l’estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza extra-UE dovrà scontare l’IVA che dovrà essere versata direttamente dal gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che effettua l’estrazione. Il gestore del deposito sarà altresì responsabile solidalmente con lo stesso soggetto ai fini del versamento dell’imposta.
L’imposta dovrà essere obbligatoriamente versata, con l’utilizzo del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione, con l’ulteriore penalizzazione dell’impossibilità di avvalersi dell’utilizzo in compensazione “orizzontale” di eventuali altri crediti d’imposta.
La possibilità di estrazione di beni di provenienza extracomunitaria senza versamento dell’IVA rimane quindi possibile solamente con l’utilizzo del plafond IVA di cui all’art. 8, c.1 lett. C) del DPR 633/72; il decreto legge n. 193/2016 ha sostanzialmente equiparato le modalità di utilizzo del plafond da parte degli “esportatori abituali” per l’estrazione dei beni dai depositi IVA a quelle applicabili a qualsiasi altra tipologia “ordinaria” di acquisto.

Le modifiche introdotte avranno un notevole impatto sulla gestione finanziaria delle aziende importatrici che matureranno probabilmente ingenti crediti IVA.
I depositi IVA, almeno per quanto riguarda i beni di provenienza extra-UE, potranno consentire “solamente” la dilazione del pagamento dell’IVA ma solo sino al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.

Per quanto riguarda invece i beni di provenienza comunitaria continua a trovare applicazione la procedura di assolvimento dell’imposta mediante integrazione della fattura con conseguente doppia registrazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Articolo del 

Claudio Marin

 

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